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Il patteggiamento nel processo penale tedesco

Il patteggiamento nel processo penale tedesco

Cos’è il patteggiamento in Germania

Il patteggiamento è uno strumento processuale abbastanza diffuso nella prassi che consente all’imputato, a determinate condizioni, di ottenere uno sconto di pena e di veder ridotti i tempi di trattazione della sua causa, che può in tal caso esaurirsi già nelle fasi iniziali della prima udienza dibattimentale. Consiste in un accordo, un Deal, tra difensore, pubblico ministero e giudice, che viene preso a porte chiuse di solito nel corso dell’udienza, o per meglio dire di una pausa dall’udienza proclamata ad hoc. Il patteggiamento, che porta in Germania il nome di “„Verständigung zwischen Gericht und Verfahrensbeteiligten“, è regolato dal § 257c del codice di procedura penale – entrato in vigore il 4.8.2009 e che da allora regola la materia –  e si tratta di una procedura alternativa al giudizio ordinario nella quale l’accordo tra tribunale e parti ha ad oggetto la determinazione della pena da applicare nel caso in cui l’imputato confessi, sia essa anche una confessione parziale. In linea di principio, il Deal – così definito nel gergo giuridico – può riguardare solo la determinazione di un tetto massimo della pena applicabile, che risulterà dunque più mite rispetto alla pena che si applicherebbe al termine del processo ordinario nel caso di accertamento della colpevolezza.

Non sempre le parti riescono a raggiungere un accordo; in ogni caso, il contenuto delle conversazioni avvenute in camera di consiglio tra le parti e il giudice, anche se non si riesce a giungere ad un accordo sulla pena, deve essere messo a verbale.

Funzionamento del patteggiamento

Nel bel mezzo dell’udienza dibattimentale, il giudice, il pubblico ministero e il difensore dell’imputato si ritirano in camera di consiglio. Dopo qualche minuto ritornano e il giudice annuncia che è stato appena concordato un patteggiamento, secondo il quale l’imputato, nel caso in cui decida di confessare, riceverà una riduzione della pena, ovvero che sarà stabilito un tetto massimo alla pena applicabile. Procedura che all’apparenza sembra semplice e lineare, in realtà il patteggiamento deve seguire regole ben precise. Anzitutto, il comma 1 del § 257c StPO stabilisce che ci si deve trovare dinnanzi ad un caso adatto all’applicazione del patteggiamento; l’ammissibilità di tale procedura dipenderà dall’apprezzamento che il giudice farà sul singolo caso e sulle circostanze. L’idoneità dipenderà anche e soprattutto dalla possibilità di addivenire ad una soluzione amichevole tra accusa e difesa. Nel caso in cui ciò non risulti possibile, il giudice tenderà ad escludere il patteggiamento.

Altro requisito fondamentale della procedura per patteggiamento è che, sebbene il processo possa terminare in una fase anche molto anteriore rispetto a quanto avviene nella procedura ordinaria, l’accertamento giudiziale dei fatti deve comunque essere svolto, al fine di non ledere il fondamentale diritto alla difesa dell’imputato; il giudice provvede pertanto all’acquisizione d’ufficio delle prove che ritiene necessarie al fine di addivenire ad una decisione sul merito. Spesso l’accertamento giudiziale dei fatti in un procedimento abbreviato, come è il patteggiamento, risulta essere difficoltoso, poiché oltre allo sconto di pena, il Deal è volto anche ad accorciare i tempi del processo e di una lunga assunzione di mezzi di prova, che tuttavia a volte è inevitabile per ottenere un adeguato accertamento dei fatti.

La confessione dell’imputato

Una volta che il giudice è tornato dalla camera di consiglio e ha dichiarato in udienza all’imputato che si è raggiunto un accordo tra le parti e che vi è dunque la possibilità di procedere alla definizione della pena minore tramite patteggiamento, quest’ultimo deve scegliere se confessare o meno, poiché la confessione dell’imputato è un elemento necessario alla prosecuzione della procedura per patteggiamento. Naturalmente, qualora si ritenga innocente o qualora desideri comunque proseguire il dibattimento nelle sue forme ordinarie, egli può ben rifiutarsi di confessare. In tal caso il processo proseguirà normalmente. Se l’imputato decide di confessare, il giudice dovrà provvedere a valutare e ad accertare la credibilità della confessione, dovendo essere questa organica e con contenuto: ai fini della riduzione della pena non è bastevole infatti una confessione meramente formale.

Nella prassi la decisione dell’imputato sulla confessione non dovrebbe riservare sorprese, in quanto già prima del ritiro in camera di consiglio delle parti l’avvocato difensore provvede ad informare il proprio cliente della possibilità di procedere tramite patteggiamento.

I vantaggi del patteggiamento

In quei casi in cui la colpevolezza risulti piuttosto evidente dai fatti, il patteggiamento può rappresentare uno strumento vantaggioso non solo per la pubblica accusa e per il giudice, che vedono ridursi i tempi tecnici di un procedimento nel quale l’accertamento dei fatti è stato già nella fase iniziale sufficiente a determinare la colpevolezza, ma anche per l’imputato, che ha la possibilità di ottenere una riduzione di pena e di non subire un processo ordinario, che spesso ha un costo e una durata complessiva piuttosto elevati a causa delle assunzioni di prove, come le testimonianze, che il giudice, d’ufficio o su istanza delle parti, ammette al dibattimento. Quando si è imputati in un procedimento penale e la propria colpevolezza risulta `già evidente dalle prime fasi del dibattimento, è fondamentale avere un avvocato difensore che abbia esperienza nel campo del diritto penale; l’avvocato esperto può infatti istruire il proprio cliente sulle possibilità, in determinati casi, di ottenere uno sconto di pena attraverso il patteggiamento, e può consigliarlo al meglio sulla strategia migliore da intraprendere, elemento che senz’altro dipende anche dalla disponibilità del pubblico ministero di addivenire ad un accordo sulla pena massima applicabile.

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