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Sospensione condizionale della pena

La sospensione condizionale della pena

La sospensione condizionale della pena – In cosa consiste

Il diritto penale tedesco prevede anche la sospensione condizionale della pena come sanzione. Quando il giudice infligge una condanna ad una pena detentiva, questa può essere scontata in alcune situazioni e nel caso di reati non particolarmente gravi, in libertà condizionale. Ciò significa che il condannato non dovrà andare in prigione, ma sarà libero. Tale libertà è tuttavia condizionata ad una serie di importanti regole. Il mancato rispetto delle regole imposte può condurre alla perdita del beneficio della sospensione della pena.

L’istituto della libertà condizionale, che in tedesco prende il nome di Freiheitsstrafe unter Strafaussetzung auf Bewährung, trova la propria disciplina nel § 56 del  Codice penale tedesco (Strafgesetzbuch – StGB). Stando al comma 2 dello stesso paragrafo, la sospensione condizionale può essere applicata soltanto per pene detentive del massimo di 2 anni. Se il tribunale ha dunque comminato una condanna superiore ai 2 anni di detenzione, questa non potrà essere sospesa. Il condannato deve scontare una pena detentiva in carcere quando la pena detentiva supera il periodo di due anni. In tal caso il condannato non potrà dunque essere messo in libertà.

La decisione di applicare la sospensione condizionale della pena o meno la pena detentiva in libertà vigilata richiede una prognostica ponderata ai sensi del § 56 comma 1 StGB quando la pena detentiva supera il periodo di sei mesi di reclusione. Si prevede come si comporterà l’imputato in futuro, in particolare se vivrà senza commettere ulteriori illeciti. Nel fare ciò, si deve tener conto della personalità del condannato, della sua vita precedente, delle circostanze del reato compiuto, del suo comportamento dopo la condotta delittuosa, delle sue condizioni di vita e degli effetti che la sospensione dovrebbe avere su di lui. Migliore è la prognosi sociale, maggiore è la probabilità che venga concessa la libertà condizionale.

In breve: Le condizioni per una sospensione condizionale della pena

Quando una pena detentiva pronunciata non supera il periodo di sei mesi, la condizionale è la regola. Nei casi in cui la pena inflitta va da sei mesi ad un anno di reclusione, la sospensione dipende, oltre che dall’esistenza della prognosi, dal fatto che la difesa dell’ordinamento giuridico non richiede l’esecuzione della pena (§ 56 comma 3 StGB). L’ordinamento penale tedesco qui principalmente si basa sull’idea di prevenzione generale. Quando la pena detentiva va da dodici mesi a due anni, la pena può essere sospesa se la prognosi è favorevole, la difesa dell’ordinamento giuridico non vi si oppone e, inoltre, esistono circostanze particolari (§ 56 comma 2 StGB). 

Criteri di concessione della libertà condizionale

Come già accennato, al fine di decidere sulla concessione della sospensione, il giudice deve effettuare una valutazione attenta e completa rispetto a determinati criteri stabiliti dalla legge. Tali criteri sono:

La personalità del condannato

La personalità del condannato va interpretata in modo relativamente ampio e si riferisce a tutto ciò che definisce e caratterizza l’autore del reato. La sua comparizione in tribunale, il suo comportamento, il suo livello di istruzione ed eventualmente la sua integrazione nella società hanno un ruolo importante. Generalmente, è esclusa la possibilità di sospensione condizionale della pena quando il condannato è già stato condannato ad una detenzione definitiva in passato.  

La vita passata

Il contesto della vita precedente del condannato si riferisce in particolare alle sue precedenti condanne, le quali possono essere rinvenute nel certificato del casellario giudiziario. Le precedenti condanne vengono lette durante il dibattimento in tribunale. La libertà vigilata non sarà presa in considerazione se il condannato è recidivo, se le precedenti condanne sono gravi o se non sono molto risalenti nel tempo. Una precedente violazione della libertà vigilata rende inoltre improbabile la concessione della sospensione condizionale della pena.

Le circostanze del reato

In questo caso il giudice svolge una valutazione sugli elementi costituitivi del reato, avendo riguardo in particolar modo alla componente soggettiva dello stesso, ovvero le motivazioni del condannato e gli obiettivi che voleva raggiungere violando la legge penale.

Il comportamento dopo il reato

Per quanto riguarda il comportamento dopo il reato, devono essere considerati il consenso allo svolgimento di un trattamento terapeutico volontario, i cambiamenti favorevoli nelle condizioni di vita personali o il mutamento della personalità dovuto ad un evento tragico. Se il condannato mostra consapevolezza, rimorso o addirittura cerca di riparare il danno o lo ha già riparato, la concessione della libertà vigilata sarà più probabile.

Le condizioni di vita

In relazione alle condizioni di vita del condannato, di solito è necessario esaminare in quali circostanze familiari vive il condannato e se esercita una professione. Se il soggetto ha coniuge e/o figli e ha un impiego – nella migliore delle ipotesi a tempo indeterminato – questo vota, agli occhi del giudice, anche a favore della concessione della libertà condizionale.

Gli effetti della sospensione condizionale della pena

Se la pena è sospesa in libertà vigilata, il condannato non deve scontare la pena in carcere, ma rimane libero, in una libertà che è tuttavia “in prova”, condizionata. Oltre alla pena detentiva che il condannato ha ricevuto, il tribunale stabilisce separatamente il cosiddetto „periodo di libertà vigilata“ mediante una decisione ad hoc, che è compreso tra i due e i cinque anni. La decisione di libertà vigilata definisce le condizioni che il soggetto condannato deve soddisfare. Ad esempio, è tenuto ad informare il tribunale di un cambio di residenza, a pagare una somma di denaro alle parti lese o alla tesoreria dello Stato, o anche ad essere assistito da un funzionario per la libertà vigilata. Le condizioni a cui il condannato può essere sottoposto al fine della concessione della sospensione della pena sono regolate dal secondo comma del § 56b StGB.

Con la concessione della misura sospensoria, il condannato deve essere ben consapevole della fondamentale importanza che rivestono una condotta proba e l’astensione dal compiere ulteriori illeciti, in particolar modo nel periodo di prova. Il rischio è infatti quello della revoca della libertà condizionale, che comporta l’obbligo di scontare il resto della pena detentiva in carcere. Ulteriore rischio eventuale della violazione delle condizioni imposte dal tribunale è quello dell’impossibilità di beneficiare della sospensione in futuro.

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Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sulla sospensione condizionale della pena: Wikipedia – Strafaussetzung zur Bewährung