Cos’è il mandato di arresto europeo
Chi ha commesso un reato o presume di essere indagato in un altro Stato europeo rispetto a quello di residenza, non può considerarsi “salvo” una volta rientrato in Patria e superato il confine. In questo caso infatti potrebbe essere emesso nei suoi confronti un mandato di arresto europeo.
Con la decisione quadro 2002/584, l’Unione Europea ha dotato gli Stati membri dell’UE dello strumento del mandato di arresto europeo (MAE) allo scopo di riorganizzare la collaborazione e la cooperazione tra le autorità giurisdizionali dell’Eurozona, semplificando il reciproco riconoscimento dei provvedimenti giudiziari. Il MAE prevede il contatto diretto tra le magistrature dei Paesi coinvolti per una rapida esecuzione dell’arresto e della consegna di ricercati e condannati che siano fuggiti verso uno Stato europeo diverso da quello di condanna o da quello in cui sono sottoposti ad indagini. Il MAE si presenta come una procedura più efficace rispetto alla “classica” estradizione, grazie ai tempi più snelli ed ai termini più brevi e perentori.
Un esempio può aiutare a comprendere il meccanismo di funzionamenti del mandato d’arresto europeo: se Tizio commette un reato in Germania e durante le indagini o all’esito del processo fugge in Italia, i magistrati tedeschi notificano il MAE alla magistratura italiana, la quale provvederà a sua volta ad arrestare Tizio. Una volta arrestato il ricercato, le autorità dovranno decidere sulla sua effettiva consegna alla Germania. Se Tizio si mostra bendisposto, la decisione positiva di consegna perviene alle autorità tedesche entro 10 gg dall’arresto in Italia, in caso contrario entro 60 gg. Una volta presa la decisione, le autorità italiane si accorderanno con quelle tedesche sul giorno effettivo della consegna, che dovrà avvenire comunque non oltre 10 gg dalla rispettiva decisione.
Ai sensi della normativa europea in materia, al momento dell’arresto l’interessato ha sempre il diritto di essere informato sul titolo di reato di cui è accusato o condannato, o comunque sul motivo di emissione del MAE. In questa fase egli ha altresì il diritto essere assistito da un avvocato d’ufficio o di fiducia e da un interprete, qualora necessario. Poiché il mandato di arresto rappresenta soltanto una procedura prodromica e funzionale al procedimento penale o all’esecuzione della condanna, è sempre opportuno, già dal momento dell’arresto, conferire l’incarico ad un avvocato di fiducia che sia specializzato nel diritto internazionale penale e che pertanto possa seguire il cliente sia nella fase dell’esecuzione dell’arresto e della consegna allo Stato richiedente, sia nelle fasi successive dell’eventuale procedimento penale.
Per quali tipologie di reato può essere emesso il mandato d’arresto europeo?
Il mandato di arresto europeo può essere emesso dallo Stato richiedente soltanto per quei reati che sono previsti come tali anche dalla legge dello Stato a cui si richiede l’esecuzione dell’arresto (c.d. principio della doppia incriminazione). La verifica della doppia incriminazione è automatica per 32 fattispecie di reato.
Ulteriore requisito applicativo è quello che per il reato sia prevista una pena edittale massima di almeno 3 anni di reclusione secondo la legge del Paese richiedente e che attraverso il MAE debba darsi esecuzione ad una misura di sicurezza privativa della libertà della durata non inferiore ai 12 mesi. Soglia che si abbassa a 4 mesi in caso di avvenuta condanna.
L’arresto e la consegna allo Stato richiedente non possono in alcun caso essere eseguiti per motivi politici (in Italia infatti l’art. 23 della Costituzione vieta espressamente l’estradizione e, per estensione, l’arresto e la consegna, ad un altro Paese per la commissione reati politici).
Come fa lo Stato richiedente a sapere dove si trova il ricercato?
Le richieste di MAE esigono una necessaria attività di ricerca dell’interessato che può avvenire sulla base di un’attività investigativa interna o attraverso il SIS (Sistema d’Informazione Schengen). In caso d’esito negativo si ricorre all’INTERPOL.
Lo Stato cui si richiede l’arresto può rifiutarsi di consegnare i propri cittadini?
Difficilmente. A differenza dell’estradizione, nel MAE il rifiuto è cosa complessa in quanto lo Stato deve motivare la propria “esclusiva” pretesa di persecuzione del reato o di esecuzione della misura privativa della libertà. Tuttavia lo Stato che deve provvedere all’arresto può attivarsi nel pretendere delle “garanzie”. Ad esempio:
1) se residente abituale, si potrebbe richiedere che il ricercato o il condannato sconti l’internamento o la detenzione in Italia;
2) se la condanna in questione è l’ergastolo, l’Italia può decidersi di consegnare l’ergastolano solo qualora gli venisse riconosciuto il diritto alla revisione della pena.
In quali casi il mandato d’arresto europeo viene obbligatoriamente rifiutato?
1) Tizio è un minore d’età e per la legge italiana non è penalmente perseguibile;
2) Tizio è già stato giudicato per lo stesso reato (ne bis in idem);
3) Tizio ha commesso un reato che, seppur perseguibile, in Italia è stato amnistiato.
Quando invece il mandato d’arresto europeo può essere solo eventualmente rifiutato?
1) Il fatto non è reato nel Paese chiamato ad eseguire l’arresto o il reato è prescritto secondo la legge di quest’ultimo;
2) Sul fatto per il quale s’indaga è stato già avviato un procedimento penale nel Paese chiamato ad eseguire l’arresto o quest’ultimo è titolare della giurisdizione territoriale per la persecuzione del reato.
Dopo l’arresto quali sono i tempi di consegna effettivi?
Secondo le statistiche della commissione Europea, il 50% di tutte le consegne avviene su consenso dell’interessato entro il termine di 14 giorni, quando non vi è consenso, invece, la consegna avviene in meno di 60 giorni.
Quali sono gli Stati che ricorrono maggiormente al mandato d’arresto europeo?
Secondo i dati raccolti dalla Commissione Europea nel questionario MAE 2015, la Germania è al secondo posto dopo la Polonia e prima dell’Italia per numero di mandati di arresto europeo emessi.
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Ulteriori informazioni sul MAE – mandato d’arresto europeo: Treccani – Mandato d’arresto europeo