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La prescrizione di un reato nel diritto penale tedesco

La prescrizione di un reato

La prescrizione nel diritto penale

Il diritto penale, espressione comprensiva in questo contesto anche degli illeciti amministrativi, prevede diversi tipi di termini di prescrizione. La prescrizione del reato (§ 78 StGB) determina l’estinzione dello stesso sul presupposto del trascorrere di un determinato periodo di tempo. Questo periodo di tempo rappresenta un ostacolo al perseguimento del reato: la ratio della prescrizione risiede nel fatto che, a distanza di molto tempo dal compimento della condotta delittuosa, l’interesse dello Stato e dell’ordinamento giuridico a punire il comportamento penalmente rilevante viene meno.

Qualora il termine di prescrizione per un determinato reato sia già decorso e l’autorità giudiziaria abbia instaurato comunque un procedimento penale, quest’ultimo dovrà immediatamente essere dichiarato estinto. L’estinzione dovrà operare d’ufficio, e non su istanza di parte. L’osservanza del termine di prescrizione è particolarmente importante nelle questioni amministrative e penali, in quanto quando il termine è decorso, l’imputato ha diritto a non subire la pena, sia questa detentiva o pecuniaria.

La prassi dei tribunali e della giustizia rende la questione della prescrizione particolarmente articolata, in quanto la legge prevede numerose circostanze che interrompono il decorso del termine di prescrizione, norme che rendono relativamente agevole per il giudice rinviare, in alcuni casi anche di molto, tale termine.

Quando inizia a decorrere il termine di prescrizione nel diritto penale?

 Il momento dal quale inizia a decorrere la prescrizione dipende dal tipo di reato. Quanto più è severa la pena prevista, tanto più lungo sarà il termine di prescrizione. La regola generale è che Il termine di prescrizione decorre dalla conclusione della condotta delittuosa. A partire da questo momento inizia a decorrere un periodo che consente allo Stato di punire penalmente l’autore del reato. Esistono diversi limiti di tempo per i singoli reati entro i quali è possibile comminare la pena.

Occorre anzitutto segnalare che vi sono reati che non si prescrivono mai, come l’omicidio (§ 78 secondo comma StGB) o il genocidio, per i quali è possibile dunque instaurare un processo penale anche a distanza di moltissimi anni dai fatti, potenzialmente finché il reo è in vita: questo è il caso ad esempio di molti dei processo contro ex membri del partito nazionalsocialista tedesco, chiamati a rispondere davanti al giudice penale per fatti molto risalenti ne tempo.

Come accennato, i termini di prescrizione nel diritto penale dipendono dalla pena prevista. Il § 78 StGB individua i seguenti termini di prescrizione:

  • 30 anni per i reati punibili con l’ergastolo;
  • 20 anni per i reati punibili con la pena della reclusione per oltre 10 anni;
  • 10 anni per i reati punibili con la pena della reclusione da 5 a 10 anni;
  • 5 anni per i reati punibili con la pena della reclusione fino a 5 anni
  • 3 anni per tutti gli altri reati.

I termini di prescrizione individuati dal codice penale si applicano anche ai casi di gravi infrazioni al codice della strada, in quanto queste costituiscono atti penalmente rilevanti e punibili ai sensi del diritto penale.

Prescrizione degli illeciti amministrativi

Ai sensi del § 31 della legge sugli illeciti amministrativi (OwiG), il termine di prescrizione per tali illeciti va da un minimo di sei mesi ad un massimo di cinque anni. Tuttavia, nei casi in cui non venga emessa una multa o non venga intrapresa alcuna azione legale in situazioni di che riguardano infrazioni al codice della strada, il termine di prescrizione è abbreviato, in quanto decorre dopo tre mesi dai fatti. Il sovra citato § 31 individua, nello specifico, i termini di prescrizione per gli illeciti amministrativi sulla base dell’importo della multa prevista e quindi:

  • Gli illeciti si prescrivono in anni 3 quando la multa prevista è superiore ad euro quindicimila;
  • In anni 2 quando la multa prevista va da un massimo di oltre duemilacinquecento e fino a quindicimila euro;
  • In anni 1 in caso di illeciti amministrativi puniti con una multa massima superiore a mille e fino a duemilacinquecento euro;
  • in sei mesi per gli altri illeciti amministrativi.

Anche nel caso degli illeciti amministrativi, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui l’atto illecito è stato portato a compimento, ovvero quando questo è completato.

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