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Archiviazione di un procedimento penale

L’archiviazione di un procedimento penale

L’archiviazione di un reato come primo obiettivo di difesa.

§ 170 comma 1 del codice di procedura penale (StPO) prevede il deposito di un capo d’accusa nel caso in cui le indagini diano elementi sufficienti per una condanna dell’imputato. Alla luce di questo mandato di legge, ci si deve quindi aspettare una condanna alla fine in un processo penale. Di conseguenza, l’archiviazione di un reato già nella fase preliminare delle indagini dovrebbe essere il primo obiettivo di una difesa penale mirata ed efficace.

Cos’è l’archiviazione di un reato?

Quando il Pubblico Ministero viene a conoscenza di una notizia di reato, di norma avvia d’ufficio le indagini preliminari. Tuttavia, instaurazione delle indagini non significa di per sé che alle stesse seguirà un processo penale: l’indagato non sarà automaticamente accusato e sottoposto a processo. Le indagini preliminari possono infatti terminare senza confluire in un processo quando il giudice, di norma su richiesta del pubblico ministero (PM), emette un provvedimento di archiviazione. In questo caso l’indagato sarà libero, e se erano state adottate nei suoi confronti delle misure di sicurezza, come ad esempio la custodia cautelare, ma anche il sequestro del passaporto o l’obbligo di firma, queste dovranno contestualmente essere revocate.

L’archiviazione di un reato è ben diversa dall’assoluzione, che invece viene emanata con sentenza al termine di un processo, nel quale in seguito all’accertamento dei fatti e all’assunzione dei mezzi di prova il giudice ha ritenuto non dover ritenere l’imputato penalmente responsabile. Nel caso dell’archiviazione, come già accennato, il processo non viene instaurato, e ciò avviene in diverse situazioni, che vengono di seguito analizzate.

La mancanza di prove sufficienti a sostenere un’accusa in giudizio

Nella prassi, uno dei motivi principali per cui viene emesso il provvedimento di archiviazione è l’insufficienza di prove idonee a sostenere un’accusa in giudizio. Se infatti nel corso delle indagini preliminari risultano non esservi sufficienti prove, o un sospetto sufficiente che l’indagato possa aver commesso il reato, il PM, ai sensi del § 170, secondo comma StPO, dovrà procedere all’archiviazione. Secondo il diritto tedesco, il sospetto in relazione alla commissione del reato è sufficiente soltanto quando una successiva condanna nel processo può considerarsi probabile. Casi in cui la condanna deve considerarsi improbabile sono ad esempio quello in cui, per un reato procedibile a querela, questa non sia stata presentata entro i termini; oppure quando l’indagato risulta incapace; oppure ancora quando non risulti in alcun modo possibile provare la responsabilità penale del soggetto.

Lo scopo dell’archiviazione in questi casi è quella di garantire l’efficienza del sistema penale, e quindi quello di evitare l’instaurazione di processi penali inutilmente. Inoltre, un processo penale rappresenta un fattore di stress psicologico molto elevato per chi vi viene sottoposto, e l’archiviazione serve ad evitare tale situazione, quando il processo non ha ragione di essere avviato. È chiaro che le indagini preliminari possono essere nuovamente instaurate qualora emergano successivamente indizi di reità ulteriori a carico dello stesso soggetto.

La persona offesa dal reato può, ai sensi del § 172 StPO, presentare opposizione al decreto di archiviazione, e in alcuni casi può agire, tramite l rappresentanza di un avvocato, con un’azione esecutiva.

Archiviazione nei reati perseguibili a querela

Nel caso di reati perseguibili a querela, il § 376 StPO stabilisce che la Procura può procedere con l’archiviazione quando non risulti esservi un interesse pubblico, dello Stato, alla persecuzione penale di quel reato. Questo genere di archiviazione può essere emanato soltanto per i reati contenuti nel catalogo di cui al § 374 StPO, tra questi vi sono ad esempio la violazione di domicilio, i danni alle cose, le ingiurie. L’interesse pubblico alla persecuzione del reato si basa sulla gravità del reato e sul livello di disvalore sociale dello stesso: l’archiviazione ex § 376 StPO viene infatti richiesta normalmente quando i fatti si esauriscono all’interno della sfera privata dell’autore del reato. Questo è spesso il caso per le infrazioni al codice della strada.

Archiviazione di un reato per lieve entità

Il Pubblico Ministero può procedere all’archiviazione per irrilevanza quando, ai sensi del § 153 StPO, si debba ritenere di essere in presenza di un reato di lieve entità, in cui l’offesa, seppur sussistente, non raggiunge quel livello di antigiuridicità tale da necessitare di un accertamento penale. Di norma, in questi casi anche il giudice competente deve essere d’accordo sull’archiviazione. Si parla di reati di lieve entità quando non è prevista una pena minima, oppure quando questa sia inferiore ad un anno di detenzione, o consista in una pena pecuniaria. L’archiviazione per reati di lieve entità viene emanata spesso nella prassi nei casi di taccheggio, ovvero di furto di oggetti di basso valore. Rilevante è anche il fatto che si tratti per l’indagato del primo reato e non di una recidiva.

Il provvedimento di archiviazione in questo caso non può essere impugnato, né dall’indagato, né dalla persona offesa.

Alla Procura è lasciata la possibilità, nel caso di mutamento delle circostanze, di esercitare una futura azione penale.

Archiviazione “condizionata”

L’archiviazione può essere emessa, ai sensi del § 154a StPO, ponendo delle condizioni. Anzitutto deve trattarsi di reati di lieve entità, e la gravità dei fatti non deve essere tale da impedire un’archiviazione. In questo caso devono sussistere sia il consenso dell’indagato, sia quello del giudice competente.

Il grosso vantaggio per il destinatario del provvedimento è quello di non risultare menzionato nel casellario giudiziario, e quindi quello di non essere un pregiudicato. L’ulteriore vantaggio è che di norma, qualora l’indagato rispetti le condizioni poste con il provvedimento di archiviazione, la Procura non è autorizzata ad esercitare una futura azione penale.

Archiviazione dopo l’esercizio dell’azione penale

In alcuni casi, ai sensi dei §§ 153 comma 2, 153a comma 2 StPO, è possibile archiviare anche dopo l’esercizio dell’azione penale. Ciò avviene dunque nel corso del dibattimento o nel corso del procedimento c.d. sommario, e le motivazioni per l’archiviazione possono essere l’irrilevanza penale della questione o l’imposizione di condizioni. Anche in questo caso devono sussistere sia il consenso dell’imputato che quello del giudice.

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